Il Sole 24Ore – 13/10/2008
di Benedetto Santacroce
Il rimborso non è garantito ma il sistema ha una forte rete di vincoli
Cresce l'apprensione sulle sorti del Tfr quando si è "puntato" sui fondi pensione. La crisi finanziaria mondiale rischia infatti di minare ragionamenti e speranze di quanti – poco più di un anno fa – hanno deciso di trasferire il trattamento di fine rapporto maturando, mettendo così nelle mani dei gestori la sognata "liquidazione" o la rendita che accompagnerà la fine del rapporto di lavoro.
E in effetti per la previdenza complementare non esiste un fondo di tutela come quello previsto per i depositi bancari (si veda il servizio a destra) che- in caso di default- "paghi" direttamente il lavoratore al posto del fondo pensione. A ridare un po' di serenità, però, a chi ha fatto rotta sulla previdenza complementare soccorrono alcuni solidi paracadute di sistema. Il primo –di ordine economico finanziario – è la considerazione che questa particolare forma di investimento è di durata medio-lunga e che, di conseguenza, non risente di particolari fasi cicliche di recessione economica. Il secondo è costituito dal quadro normativo dei fondi pensione che conta un complesso sistema di rigide regole e un articolato meccanismo di controllo creati per garantire agli iscritti almeno il recupero dei contributi versati. Questo anche in una situazione di estrema volatilità del mercato finanziario come quella odierna. Vediamo, allora, quali regole garantiscono una futura adeguata prestazione. La specifica valutazione va realizzata in riferimento: all'interessato, agli investimenti del fondo e al sistema nel suo insieme.
• Le linee di investimento.
Tutti i fondi pensione consentono all'iscritto di scegliere forme di investimento che garantiscono un minimo di rendimento. In particolare, nei fondi multicomparto accanto a linee di investimento più aggressive trova spazio una linea di tutela che dovrebbe portare a una prestazione almeno pari a quella che l'interessato avrebbe ottenuto dall'erogazione del Tfr.
Questo rendimento è garantito per legge per tutti coloro che trasferiscono il Tfr al fondo pensione in modo "silente", cioè senza uno specifico consenso, ma per effetto degli automatismi previsti dal Dlgs 252/2005. L'articolo 8, comma 9, del Dlgs 252/2005, dispone infatti che «gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del Tfr, l'investimento di queste somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr».
• I limiti del fondo.
Un altro ombrello per il raggiungimento nel lungo periodo di un'adeguata remunerazione è costituito dalle regole che impongono ai fondi specifiche limitazioni di investimento delle risorse. In particolare, il Dm 703/96 – che dovrebbe essere aggiornato alla luce delle novità della riforma varata con Dlgs 28/2007 – prevede espressamente dei principi per la diversificazione degli investimenti e per la limitazione di accesso per i fondi a investimenti a rischio, privilegiando investimenti prudenziali.
Il fondo, inoltre, può investire solo attraverso convenzioni stipulate con gestori finanziari specializzati e autorizzati, quali banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. La scelta del gestore avviene attraverso una procedura che prevede la supervisione della Covip, la quale è chiamata a garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra obiettivi e modalità gestionale e i criteri di scelta del gestore.
• Tutele generali.
Sotto il profilo delle tutele di sistema, la sicurezza per il lavoratore è affidata a diversi elementi: 1) al contributo di solidarietà che le imprese devono versare ai sensi dell'articolo 9 bis del Dl 103/91; 2) ai requisiti che lo stesso decreto legge richiede per la costituzione e la gestione dei fondi pensione; 3) all'attività di controllo che svolgerà la Commissione di vigilanza dei fondi pensione (Covip).
• Garanzie ulteriori.
Lo stesso articolo 16 del Dlgs 252/2005 –richiamando il Dlgs 80/ 92 – prevede la possibilità che il fondo alimentato dal contributo di solidarietà sia utilizzato per soddisfare le prestazioni pensionistiche dei lavoratori nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a versare alla forma previdenziale prescelta le somme dovute in relazione a ogni dipendente. Infine, il Testo unico della previdenza complementare assegna alla Covip specifici poteri di autorizzazione, di controllo e di revoca in relazione ai fondi pensione. Poteri che condizionano notevolmente la nascita, il funzionamento e la gestione dei singoli fondi.
AL RIPARO DAI LISTINI
Anche le linee di investimento più rischiose sono relativamente poco esposte alle fluttuazioni del mercato.