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I punti principali in sintesi
La riforma della previdenza complementare alla luce del Ddl finanziaria
1. L’art. 84 della Legge finanziaria prevede un anticipo dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare contenuta nel D.Lgs. 252/05, che verrebbe anticipata di 1 anno (dal 1° gennaio 2008 al 1°gennaio 2007). Alla luce di questa disposizione, potrebbe essere possibile aderire a forme individuali con devoluzione del TFR maturando, nonché effettuare adesioni collettive a fondi pensione aperti pur in presenza di fondi negoziali. Il 1° gennaio 2007 potrebbe costituire anche la data iniziale di decorrenza del periodo di 6 mesi per la maturazione del c.d. silenzio assenso (rectius, tacita devoluzione del TFR maturando dopo il 1° luglio 2007). In tale contesto normativo, tuttavia, esistono alcuni aspetti di difficile interpretazione, soprattutto in relazione alla previsione che esenta tutti i fondi dall’adeguamento al nuovo decreto prima del 1° gennaio 2008. Si ricorda infatti che i fondi pensione avrebbero tempo sino al 31 dicembre 2007 per adeguarsi al D.Lgs. 252/05, secondo le indicazioni in corso di emanazione da parte di Covip (art. 84, comma 1). In tale frangente, non è chiaro se e come sia possibile cominciare a raccogliere adesioni tacite senza aver preventivamente costituito il cd. comparto garantito.
2. Un altro elemento delicato deriva dalla disposizione in cui si prevede l’emanazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge finanziaria di un DM (del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Covip) in cui verrebbero definite le modalità di attuazione dell’art. 8 e 13 del D.Lgs. 252/05. Si specifica che il decreto deve dare indicazioni con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. In tale contesto, non è chiaro se, dopo il 1° gennaio 2007 e nelle more dell’adozione di questo decreto, sia comunque possibile continuare a raccogliere adesioni e a quali condizioni (art. 84, comma 9)
3. Dal tenore letterale dell’art. 84 della Legge finanziaria, che non apporta modificazione all’art. 8 del D.Lgs. 252/05, sembrerebbe restare immutato il meccanismo della tacita devoluzione, ivi incluso il fondo Inps per il TFR dei lavoratori silenti che non hanno una forma collettiva di riferimento.
4. L’art. 84 istituisce un “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale (Fondo Tesoreria). A partire dal 1° gennaio 2007, il Fondo Tesoreria raccoglierebbe mensilmente il 50% del flusso di TFR maturando non versato a previdenza complementare (esplicitamente o, al termine della finestra semestrale, tacitamente). Le somme accantonate presso il Fondo Tesoreria sarebbero formalmente TFR pregresso. Il Fondo Tesoreria sarebbe disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge finanziaria. Nel meccanismo disegnato, il datore di lavoro resta il soggetto obbligato alla liquidazione dell’intero ammontare di Tfr al lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro o abbia maturato il diritto all’anticipazione ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ. Il datore di lavoro recupererà la quota corrispondente al Tfr versato al Fondo Tesoreria, conguagliando tale somma in sede di corresponsione dei contributi previdenziale.
5. In assenza di diverse previsioni che potranno essere contenute nel decreto ministeriale, il richiamo espresso operato dalla Legge finanziaria all’art. 2120 del cod. civ. fa presumere che il Tfr gestito nel Fondo Tesoreria abbia le stesse caratteristiche di quello accantonato in azienda.
6. Il Fondo Tesoreria verrebbe utilizzato, al netto delle prestazioni erogate, per le compensazioni alle imprese, per il finanziamento della campagna informativa e, se ancora capiente, per investimenti in infrastrutture. Tali ultimi investimenti sarebbero realizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche europee in merito al trattamento contabile del Fondo stesso.
7. Le agevolazioni per le imprese, in termini di riduzione degli oneri impropri (cfr. art. 8 Dl 203/05), varrebbero comunque a decorrere dal 1° gennaio 2008. Verrebbe invece soppresso il fondo di garanzia per l’accesso al credito (art. 10, comma 3 D.Lgs. 252/05) e, conseguentemente, verrebbe meno il rinvio di 1 anno dell’entrata in vigore del meccanismo della tacita devoluzione per le imprese che non hanno i requisiti per l’accesso a tale fondo di garanzia (cfr. art. 23, comma 2 D.Lgs. 252/05). Le restanti misure compensative sembrerebbero essere confermate.
8. È autorizzata la spesa di 17 milioni per campagne informative (art. 84, comma 9).
9. La finanziaria contiene anche una importante innovazione sul piano fiscale, laddove stabilisce la possibilità di deduzione dei contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite negli Stati Membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (art. 20, commi 14 e 15).