CONTRIBUTO AZIENDALE
Ogni mese l’azienda, per previsione contrattuale, versa per conto del dipendente iscritto a Fonchim una contribuzione a proprio carico nella misura prevista dal C.C.N.L. di appartenenza.
Chi non si iscrive al Fondo, o si iscrive con il versamento del solo tfr, non riceve la contribuzione aziendale.
Questa somma, dovuta solo nel caso di iscrizione al proprio fondo contrattuale, rappresenta un rendimento puro.
Chi non si iscrive al proprio fondo di categoria rinuncia, quindi, a dei soldi che la contrattazione gli aveva destinato.
VANTAGGI FISCALI
I contributi versati alla previdenza complementare sono dedotti dall’imponibile fiscale, quindi vengono sottratti alla tassazione Irpef ordinaria applicata in busta paga.
La deduzione fiscale è effettuata direttamente dall’ufficio del personale, evitando in tal modo qualsiasi incombenza di dichiarazione fiscale.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
È possibile incrementare la propria posizione contributiva tramite un contributo volontario, totalmente a carico del dipendente.
L’associato comunica al proprio ufficio del personale la volontà di versare una contribuzione aggiuntiva, indicandone l’importo o la % rispetto alla retribuzione.
L’ufficio del personale provvederà ad effettuare la trattenuta in busta paga e verserà la somma al Fondo.
La contribuzione volontaria può essere attivata, sospesa o variata in qualsiasi momento, a discrezione dell’associato.
La sezione dei video riporta brevi filmati esplicativi utili a comprendere i vantaggi della contribuzione volontaria.
INVESTIMENTI PROFESSIONALI
I fondi pensione hanno finalità previdenziali, cioè di tutela del tenore di vita dei soci al momento del pensionamento. Ciò si riflette sulla natura degli investimenti finanziari, che non devono assumere carattere speculativo.
Fonchim, come si può vedere nella sezione specifica, effettua gli investimenti attraverso gestori professionali, con cui stipula apposite convenzioni, secondo logiche previdenziali e con un'opportuna diversificazione sia degli strumenti acquistati, sia dei mercati di riferimento.
COSTI CONTENUTI
I costi rappresentano una voce da tenere seriamente in considerazione nella valutazione di una forma di investimento.
Più le commissioni sono elevate, più il capitale accumulato verrà decurtato, andando a limitare anche i vantaggi generati da un buon andamento degli investimenti.
Fonchim, in quanto associazione senza scopo di lucro, non ha alcun interesse ad addebitare spese al di fuori di quelle strettamente necessarie alla gestione amministrativa.
Nel confronto con le forme pensionistiche complementari di "mercato" Fonchim offre dei vantaggi oggettivi in termini di costi.
COLLABORAZIONE DELL'AZIENDA
I fondi contrattuali hanno un valore aggiunto apparentemente poco visibile, ma di assoluto rilievo. La natura contrattuale di questi fondi consente la collaborazione operativa delle aziende, fattore che solleva i dipendenti dall’onere di dovere seguire costantemente la gestione della propria posizione.
Tutte le operazioni contributive e le relative deduzioni fiscali, vengono effettuate dall’ufficio del personale della propria azienda.
Ogni dipendente, una volta deciso di iscriversi, deve solo apporre la firma sul modulo di adesione.
Da quel momento in poi si potrà limitare a controllare la propria posizione sul sito internet, a leggere l’estratto conto annuale e le comunicazioni che Fonchim invia periodicamente agli associati.
ASSICURAZIONE VITA E INVALIDITÀ
Grazie alle determinazioni assunte progressivamente dai C.C.N.L. di riferimento, tutti gli iscritti a Fonchim godono di una copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità, finanziata integralmente dalle aziende con una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,25% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Per iscritto al Fondo, ai fini della citata copertura, si intende l'associato che, oltre a quote di TFR maturando, versi a Fonchim una contribuzione a proprio carico almeno nella misura minima prevista dai C.C.N.L. di appartenenza.
Come funziona la polizza?
Il senso dell’assicurazione è integrare i versamenti non effettuati dal lavoratore dal momento del decesso o dell’invalidità fino al compimento del 60^ anno di età. La base di calcolo dell’indennizzo è la retribuzione annua lorda (RAL) percepita dall’Assicurato negli ultimi 12 mesi antecedenti l’evento. In assenza di un’annualità completa di retribuzione si farà riferimento alla media delle mensilità percepite dall’Assicurato rapportate ad anno.