Whistleblowing

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Fonchim in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, ha istituito un canale di segnalazione interna “whistleblowing”.

Chi può utilizzare il canale di segnalazione?
Il canale di segnalazione interno ha lo scopo di consentire l’invio di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, tutelando la riservatezza del segnalante e assicurandone la protezione rispetto a possibili ritorsioni.
Può quindi essere utilizzato, ad esempio, dai dipendenti di FONCHIM, oppure da liberi professionisti, consulenti o lavoratori autonomi, che intrattengono rapporti con il Fondo, da soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza all’interno del Fondo, da fornitori di FONCHIM, ecc.

Cosa si può segnalare?
La segnalazione ha per oggetto informazioni (compresi i sospetti, a condizione che siano fondati) riguardanti comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale o amministrativa, ovvero violazioni del Modello Organizzativo 231 adottato da Fonchim.
Sono escluse dall’applicazione della normativa in esame le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro (ad esempio, vertenze e fasi precontenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore, ecc.).
Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Chi gestisce il canale di segnalazione interno?
La gestione del canale di segnalazione interno è stata affidata all’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello Organizzativo 231 adottato da Fonchim, costituito da 3 componenti e caratterizzato da autonomia e indipendenza rispetto alla struttura organizzativa del Fondo pensione.
In ogni caso, per tutelare al massimo i soggetti coinvolti il canale di segnalazione interna prevede tutte le necessarie misure di sicurezza: viene infatti garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite, ed è prevista la possibilità di presentare segnalazioni anonime. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Altri canali di segnalazione
Oltre al canale di segnalazione interno, la normativa in materia di “whistleblowing” prevede la possibilità di utilizzare altri canali di segnalazione: il canale esterno (Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), la divulgazione pubblica, ovvero la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Maggiori dettagli sui casi in cui è possibile utilizzare questi canali sono riportati sul sito dell’ANAC, alla pagina: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3.

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