Il Dlgs. 252/2005 permette di richiedere anche più anticipazioni nel corso della “vita associativa”, purchè non si superi il 75% della posizione complessivamente maturata.
Nel solo caso dell’anticipazione per ulteriori esigenze (30%) è inoltre richiesto che l’insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessivamente maturata.
Esempio:
L’associato ha oggi una posizione pari a 100.
Chiede un’anticipazione del 30%.
Fonchim eroga 30.
Rimane un capitale di 70.
A seguito dei versamenti effettuati successivamente, il capitale passa da 70 a 90.
Chiede una seconda anticipazione del 30%.
Fonchim dovrà:
1. ricostruire l’intera posizione: 100 iniziali + il versamento successivo di 20 = 120
2. calcolarne il 30%: 120 x 30% = 36
Somma erogabile: 36 (limite max) – 30 (anticipazione già ottenuta) = 6
Non sarà possibile chiedere, invece, il 30% della posizione residua, ossia: 90 * 30% = 27.
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Se invece l’associato chiede una seconda anticipazione del 75%...
...Fonchim dovrà:
1. ricostruire l’intera posizione: 100 iniziali + il versamento successivo di 20 = 120
2. calcolarne il 75%: 120 x 75% = 90
Somma erogabile: 90 (limite max) – 30 (anticipazione già ottenuta) = 60