Come funziona il fondo Fiscalità RITA

Come funziona il fondo

RITA

La RITA beneficia di una tassazione di assoluto favore.

CHE PARTE È ASSOGGETTATA A TASSAZIONE?

Per la RITA si ripropongono i criteri generali di tassazione previsti per le altre prestazioni: al momento del calcolo bisogna sempre tenere conto di tre “periodi fiscali” e, quindi, di tre imponibili in funzione del periodo di versamento dei contributi. In particolare, ogni rata verrà proporzionalmente divisa in tre parti:

- la parte riferibile a quanto maturato fino al 2000: è esente da tassazione il contributo aderente e il contributo volontario;
- la parte riferibile a quanto maturato dal 2001 al 2006: è esente il rendimento, poiché già tassato ogni anno in capo al fondo;
- la parte riferibile a quanto maturato dal 2007 in poi: è esente il rendimento, poiché già tassato ogni anno in capo al fondo.

Una volta determinati gli imponibili ad essi viene applicata un’aliquota unica.

CHE ALIQUOTA È APPLICATA?

Sulla parte imponibile della RITA è applicata una tassazione che va dal 15% al 9%, meccanismo che “premia” chi più a lungo resta nella previdenza:

- fino al 15° anno si ha una tassazione del 15%;
- ogni anno successivo al 15° viene scalato uno 0,30%, fino ad arrivare al 9% (aliquota minima) di tassazione.

N.B. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Cosa succede se

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