La contribuzione al Fondo ha cadenza mensile, decorre dal mese successivo a quello dell’iscrizione e si compone di 4 voci, previste dai CCNL di riferimento:
Le percentuali indicate sono quelle minime stabilite dai CCNL dei settori indicati. Le aziende, attraverso la contrattazione interna, possono prevedere condizioni di maggior favore.
Al momento dell’iscrizione, nella compilazione della scheda di adesione, è possibile optare per il versamento del SOLO TFR. In questo caso, non si avrà diritto al contributo aziendale e al contributo assicurativo.
Il contributo aderente, il contributo azienda e il contributo assicurativo vengono dedotti dall’imponibile fiscale direttamente attraverso la busta paga, entro il limite massimo annuale di € 5.164,57.
In aggiunta ai 4 versamenti obbligatori, il dipendente ha la facoltà di versare una quota volontaria. Nel caso intenda avvalersi di tale possibilità comunicherà all’ufficio del personale l’importo volontario che intende versare e gli verrà trattenuta mensilmente la quota corrispondente. Si segnala a tal fine che, ai fini della deducibilità fiscale dei contributi, il limite massimo del plafond è pari a € 5.164,57 annui.
Per i cosiddetti soci quiescenti è possibile effettuare versamenti diretti con queste modalità.
I versamenti dei contributi sono effettuati dall’ufficio del personale, che provvede mensilmente alla trattenuta in busta paga. Anche la deduzione fiscale viene già operata in busta paga, al momento della trattenuta.
No, ci si può iscrivere anche versando il solo TFR, compilando la sezione apposita del modulo di adesione. Effettuando questa scelta, però, l’iscritto perde il contributo dell’azienda e quello per la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente (versato sempre dall'azienda).
Si può sospendere solo il versamento del contributo a carico del lavoratore, quello del TFR per legge non può essere sospeso.
Interrompendo il versamento del proprio contributo, il lavoratore perde il contributo dell’azienda e quello per la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente (versato sempre dall'azienda).
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno avuto il primo rapporto di lavoro, cioè l’apertura della propria posizione previdenziale obbligatoria, dopo il 28 aprile 1993.
Può rivolgersi direttamente al Fondo, utilizzando tre modalità:
email: è possibile rivolgere quesiti specifici, utilizzando gli indirizzi tematici presenti sul sito internet, sezione "Scrivici una mail".
telefono: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, al numero 02/67971911.
fax: 02/67100951 e 02/66718091.
Sì. Le prestazioni erogate saranno commisurate al valore della posizione maturata all'atto della liquidazione.